(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2017) IL PRESIDENTE Premesso che: la legge regionale 22 marzo 2004, n. 7 «Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato», prevede la concessione di finanziamenti per interventi che favoriscono lo sviluppo del trasporto combinato, a favore dei soggetti privati che operano nel settore dei trasporti, dei traffici e della movimentazione delle merci, con esclusione del conto proprio, aventi almeno una sede effettivamente operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia; con proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0213/Pres., e' stato emanato il «Regolamento di attuazione dell'art. 7, della legge regionale n. 7/2004 "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato"», conforme a quello autorizzato alla Commissione europea, in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato; con decisione di data 11 giugno 2010, n. 8088, la Commissione europea ha prorogato, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 il regime di aiuto n. 645/2009 concernente la richiamata legge regionale n. 7/2004 ed il relativo Regolamento di attuazione; Rilevato che il competente servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha, in sede di procedura di rinotifica del regime di aiuto, avviato una interlocuzione con i competenti Uffici della Commissione europea per il tramite di Italrap; Atteso che, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla data di entrata in vigore della normativa di cui trattasi ad oggi le condizioni di ammissibilita' a contributo nel settore del trasporto delle merci ha subito una revisione e che il competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha ritenuto di prospettare una elevazione del massimale a contributo e l'ammissibilita' a contributo delle operazioni di locazione finanziaria con diritto di riscatto per le tipologie di interventi relative all'acquisto di nuovi trattori stradali e di natanti a servizio del traffico portuale, a minore impatto ambientale; Rilevato che, nel corso delle istruttoria di tali proposte, gli Uffici della Commissione europea hanno evidenziato la possibilita' di riferire tali tipologie di investimento al Regolamento di esenzione n. 651/2014 dell'Unione europea esonerandole, pertanto, dall'obbligo di rinotifica; Richiamata la decisione della Commissione europea di data 14 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha autorizzato la proroga del Regime di Aiuto al 31 dicembre 2021; Visto il testo del «Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato"» e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale n. 17/2007; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1445 di data 28 luglio 2017; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 2004, n. 7, recante "Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato"» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI