(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
             Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2017) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Premesso che: 
    la legge regionale  22  marzo  2004,  n.  7  «Interventi  per  lo
sviluppo  del  trasporto  combinato»,  prevede  la   concessione   di
finanziamenti  per  interventi  che  favoriscono  lo   sviluppo   del
trasporto combinato, a favore dei soggetti privati  che  operano  nel
settore dei trasporti, dei  traffici  e  della  movimentazione  delle
merci, con esclusione del  conto  proprio,  aventi  almeno  una  sede
effettivamente operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia; 
    con proprio decreto 28  giugno  2004,  n.  0213/Pres.,  e'  stato
emanato il  «Regolamento  di  attuazione  dell'art.  7,  della  legge
regionale  n.  7/2004  "Interventi  per  lo  sviluppo  del  trasporto
combinato"», conforme a quello autorizzato alla Commissione  europea,
in quanto Aiuto di Stato specificatamente autorizzato; 
    con decisione di data 11 giugno 2010,  n.  8088,  la  Commissione
europea ha prorogato, per il  periodo  dal  1°  gennaio  2010  al  31
dicembre  2015  il  regime  di  aiuto  n.  645/2009  concernente   la
richiamata legge regionale n. 7/2004 ed il  relativo  Regolamento  di
attuazione; 
  Rilevato che il competente servizio trasporto pubblico regionale  e
locale della Direzione centrale infrastrutture e  territorio  ha,  in
sede di procedura di rinotifica del  regime  di  aiuto,  avviato  una
interlocuzione con i competenti Uffici della Commissione europea  per
il tramite di Italrap; 
  Atteso  che,  in  considerazione  del  notevole  lasso   di   tempo
intercorso dalla data di entrata in vigore  della  normativa  di  cui
trattasi ad oggi le condizioni di  ammissibilita'  a  contributo  nel
settore del trasporto delle merci ha subito una revisione  e  che  il
competente Servizio trasporto pubblico regionale e locale ha ritenuto
di  prospettare  una  elevazione  del  massimale   a   contributo   e
l'ammissibilita'  a  contributo   delle   operazioni   di   locazione
finanziaria con diritto di riscatto per le  tipologie  di  interventi
relative all'acquisto di nuovi  trattori  stradali  e  di  natanti  a
servizio del traffico portuale, a minore impatto ambientale; 
  Rilevato che, nel corso delle istruttoria  di  tali  proposte,  gli
Uffici della Commissione europea hanno evidenziato la possibilita' di
riferire tali tipologie di investimento al Regolamento  di  esenzione
n. 651/2014 dell'Unione europea esonerandole, pertanto,  dall'obbligo
di rinotifica; 
  Richiamata la decisione della Commissione europea di data 14 giugno
2017, con la quale la Commissione europea ha autorizzato  la  proroga
del Regime di Aiuto al 31 dicembre 2021; 
  Visto il testo del «Regolamento di  attuazione  dell'art.  7  della
legge regionale 22 marzo 2004,  n.  7,  recante  "Interventi  per  lo
sviluppo del trasporto combinato"» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  r)  della  legge  regionale  n.
17/2007; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1445  di  data  28
luglio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' approvato il «Regolamento di  attuazione  dell'art.  7  della
legge regionale 22 marzo 2004,  n.  7,  recante  "Interventi  per  lo
sviluppo del trasporto combinato"» nel  testo  allegato  al  presente
decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI